ALLEGATO “B” AL REPERTORIO N. 278661/38237
STATUTO
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
1) E’ costituita la società Cooperativa sociale, avente scopo mutualistico e non di lucro, denominata:
“LO SPECCHIO – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S
La Cooperativa è a mutualità prevalente ed opererà nel rispetto della L. 8.11.1991 n. 381.
La sede della società è posta in comune di Milano.La Cooperativa potrà istituire e sopprimere centri operativi,stabilimenti, magazzini, uffici, agenzie e rappresentanze, sedi secondarie e succursali.
Si applicano le disposizioni in materia di società per azioni, per quanto non diversamente previsto dalle norme in materia di cooperativa.
2) La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta); compete all’assemblea dei soci deliberare lo scioglimento anticipato o la proroga della durata.
SCOPO – OGGETTO
3) Scopo della cooperativa e’ quello di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all’inserimento lavorativa di persone svantaggiate, ai sensi del primo comma lettera b) dell’art. 1della Legge 8.11.1991 n. 381.
La Cooperativa organizza un’impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni dì lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, tramite la gestione in forma associata dell’impresa di cui all’articolo 5.
Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i Soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dall’ordinamento giuridico.
Qualora necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale
e comunque non in via prevalente e nei limiti consentiti dalla L. 381/91, la cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non soci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od in altra forma consentita dall’ordinamento giuridico.
La società può tuttavia avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.
Scopo della cooperativa è altresì quello di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose dei servizi svolti, costituenti l’oggetto delle attività della Cooperativa. La Cooperativa potrà svolgere la sua attività anche con terzi. Nello svolgimento della sua attività la Cooperativa rispetterà il principio di parità di trattamento e le disposizioni di legge per le cooperative a mutualità prevalente.
Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti ed obblighi:
a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, e cioè le azioni dei soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa, in misura superiore a due punti rispetto ai limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;
c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci;
d) in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
4) La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell’ambito delle leggi in materia.
La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano.
La Cooperativa può aderire ad Organismi economici o Sindacali, che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi.
La adesione agli Organismi ed Enti, saranno deliberate dal Consiglio di amministrazione.
5) Oggetto della cooperativa sono le attività di seguito indicate da svolgersi valendosi principalmente dell’attività dei soci cooperatori e delle persone considerate svantaggiate a norma dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991 n..381 e specificatamente le seguenti:
a. gestione di laboratori di produzione artigianale e il commercio di manufatti in genere;
b. attività di floricoltura, ortocultura, frutticultura, vivaistica, manutenzione del verde pubblico e privato e agricola in genere, nonché l’esercizio del commercio dei suddetti prodotti;
c. l’attività di addestramento e di preparazione professionale nonché di rieducazione in generale.
In particolare la Cooperativa, intesa come ambito protetto per l’integrazione nei mondo produttivo di persone con disabilita, intende collaborare con gli enti pubblici preposti per la formazione e il monitoraggio delle capacità lavorative di persone con disabilita particolari, in particolare psichiche.
La Cooperativa potrà svolgere altra attività connessa o affine a quelle
sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia direttamene che indirettamente attinenti ai medesimi, nonché tra l’altro, per la sola indicazione esemplificativa:
a) acquistare o costruire e, successivamente, gestire immobili ad uso diverso da abitazione atti ad ospitare tutte le attività e le iniziative di cui ai punti precedenti, nonché gli organismi che possono essere soci della cooperativa; istituire o gestire strutture, stabilimenti ed impianti necessari per l’espletamento delle attività sociali;
b) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in imprese, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all’attività sociale;
c) dare adesione e partecipazioni ad Enti e Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi,gli approvvigionamenti ed il credito;
d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito da parte dei soci, degli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
e) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura- zione o per il potenziamento aziendale;
f) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale.
Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti nel Libro Soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso. Le modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre in-dicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione; il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale,bancaria ed ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso i soci.Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.
SOCI
6) Il numero dei soci è illimitato e variabile; non può essere inferiore a nove.
Sono soci lavoratori coloro che:
– concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
– partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
– contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici. ed alle decisioni sulla loro destinazione;
– mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.
Possono diventare soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (salvo i casi di anticipata acquisizione della capacità giuridica per atto dell’autorità giudiziaria o per legge).
Essi devono avere o essere in grado di acquisire una professionalità attinente alla natura dell’impresa esercitata dalla Cooperativa e per la loro effettiva capacità di lavoro, attitudine o specializzazione possano partecipare direttamente ai lavori dell’impresa sociale ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.
Possono essere soci altresì coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari, o professionali intendono avvalersi dei servizi svolti dalla cooperativa.
I soggetti svantaggiati di cui all’art. 4 legge n. 381/1991, qualora richiesto da particolari disposizioni, devono ricoprire almeno il 30% (trenta per cento) dei lavoratori occupati in cooperativa, gli stessi, compatibilmente con il loro stato soggettivo devono rivestire la qualità di soci.
Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all’articolo due della legge 8 novembre 1991, n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci lavoratori. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.
Possono essere soci anche:
a) i soci sovventori ai sensi dell’art. 4 della legge n.59/1992;
b) soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa ai sensi dell’art. 5 della legge n. 59/1992, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano attività in concorrenza con quella della Cooperativa.
L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dei Consiglio di Amministrazione su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori, nel libro dei soci.
I1 nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota o delle azioni, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione del rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di Amministrazione, chi l’ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.
I1 Consiglio di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, dalla quale dovranno risultare:
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, cittadinanza;
b) la indicazione se il socio intende essere ammesso quale socio lavoratore, socio volontario, socio fruitore dei servizi della Cooperativa, socio sovventore; per i soci lavoratori e volontari, l’indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all’oggetto della Cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l’apposito “Regolamento Interno”, che esaminerà, riconoscendo espressamente nella domanda di averne preso visione;
c) l’ammontare del capitale che intende sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore nè superiore ai limiti di legge e di statuto. Nella domanda di ammissione l’aspirante socio dovrà:
– impegnarsi a rimborsare le spese amministrative della ammissione;
– impegnarsi a versare l’eventuale sovrapprezzo, qualora determinato dall’assemblea dei soci;
– obbligarsi ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
– il socio lavoratore dovrà inoltre obbligarsi a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa, come previsto nell’ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della Cooperativa.
La domanda di ammissione da parte di ente o persona giuridica dovrà precisare:
a) denominazione, sede, Stato di costituzione, attività, codice fiscale;
b) copia della delibera di autorizzazione, con indicazione della persona fisica designata a rappresentarla e dell’ammontare del capitale che intende sottoscrivere.
La domanda di ammissione dovrà contenere l’impegno a versare il rimborso delle spese amministrative e l’eventuale sovrapprezzo, e ad attenersi al presente statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. I soci dovranno sottoscrivere la quota di capitale, da versare nei termini previsti dal seguente art. 22, mentre il rimborso delle spese amministrative e l’eventuale sovrapprezzo dovranno essere versati immediatamente. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro soci, dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti dovuti.
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata con 1e medesime modalità e versamenti di cui sopra.
I soci sono obbligati all’osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; i soci lavoratori sono inoltre obbligati a prestare il proprio lavoro nell’impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel “Regolamento Interno”.
L’organo amministrativo potrà deliberare l’ammissione di soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell’interesse della cooperativa:
a) alla loro formazione professionale: trattasi di coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa;
b) al loro inserimento nella impresa: trattasi di coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.
I soci appartenenti a detta categoria non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.
L’organo amministrativo all’atto della ammissione, nel rispetto di quanto stabilito da apposito regolamento, stabilirà la durata e le modalità della formazione professionale.
A decorrere dal termine del periodo di formazione, comunque non superiore a cinque anni dalla loro ammissione, i soci iscritti nella categoria speciale di cui sopra, sono ammessi a godere tutti i diritti, che spettano agli altri soci cooperatori; l’organo amministrativo potrà ammettere il socio iscritto nella categoria speciale al godimento dei diritti che competono ai soci anche prima del termine di cui sopra.
L’organo amministrativo potrà escludere il socio iscritto nella categoria speciale, qualora egli non dimostri di essere in grado di raggiungere i1 livello di formazione idoneo o non abbia rispettato gli impegni di partecipazione all’attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell’organizzazione aziendale.
I1 socio speciale può recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.
Anche per il socio speciale il recesso e la esclusione sono disciplinati dalla legge e dal presente statuto.
A1 socio iscritto alla categoria speciale potrà essere riconosciuto un ristorno, anche in misura inferiore a quello stabilito per i soci ordinari, stanti i costi necessari per la sua formazione; ai soci speciali non spetta comunque l’attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale. Egli potrà assistere alle assemblee che hanno per oggetto la approvazione del bilancio.
A1 socio iscritto alla categoria speciale non competono altri diritti, in particolare non ha diritto di voto, non potrà essere eletto amministratore, non essere delegato da altro socio per deliberare nelle assemblee.
7) E’ fatto divieto al socio lavoratore di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali e che esplichino attività concorrente nonché di prestare lavoro subordinato a favore di imprese aventi oggetto uguale o analogo o connesso a quello della Cooperativa,salvo espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, che delibererà tenendo conto delle tipologie e delle condizioni dell’ulteriore rapporto di lavoro col socio, che richieda la deroga al suddetto divieto.
I1 socio cooperatore deve inoltre astenersi, anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale, dal tenere comportamenti incompatibili con l’affidamento che la Cooperativa deve riporre nella sua attitudine personale e professionale a partecipare alla attività sociale ed al conseguimento degli scopi sociali.
RECESSO – ESCLUSIONE
8) La qualità di socio si perde per recesso ed esclusione.
9) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:
a) che abbia perso i requisiti per l’ammissione;
b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) il cui rapporto di lavoro con la Cooperativa, subordinato, autonomo o di altra natura sia stato risolto a iniziativa della Cooperativa o 1a cui prestazione sia stata sospesa per indisponibilità di occasioni di lavoro.
I1 socio potrà recedere qualora gli sia negata la autorizzazione a cedere la sua partecipazione.
I1 recesso non può essere parziale.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono í presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.
I1 recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalia comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Ove la legge non preveda diversamente, per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell’esercizio successivo, salvo quanto espressamente previsto in merito dal “Regolamento interno”.
10) I soci sovventori ed i portatori di azioni di partecipazione cooperativa potranno recedere qualora le azioni siano detenute da un socio cooperatore che perda per qualsivoglia motivo tale qualifica; potranno inoltre recedere dopo il termine eventualmente stabilito e risultante dalle azioni da loro possedute; in mancanza di tale determinazione potranno comunque recedere dopo cinque anni dalla ammissione alla società.
11) L’esclusione del socio può aver luogo:
1) per inabilitazione, interdizione o fallimento o per condanna ad una pena che comporta la interdizione a pubblici uffici o per condanna per gravi reati contro il patrimonio o la persona, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;
2) per la mancata esecuzione, in tutto o in parte del pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte, nonostante la intimazione da parte degli amministratori;
3) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, richiamandosi in particolare quanto stabilito dall’art. 7 del presente statuto, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
4) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
5) per la mancata partecipazione per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate senza giustificato motivo da comunicarsi per iscritto entro cinque giorni;
6) per avere svolto o tentato di svolgere attività in concorrenza con gli interessi sociali;
7) per avere in qualunque modo arrecato danni gravi alla Cooperativa;
8) per provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
9) in caso di risoluzione per inadempimento del rapporto di lavoro non subordinato.
L’esclusione è deliberata dagli amministratori.
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione ai Tribunale, nel termine di sessanta giorni dal-la comunicazione.
Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione determina comunque anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Interno é delle norme inderogabili in materia di lavoro subordinato.
12) Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, saranno comunicate con la relativa motivazione ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con la relativa ricevuta.
13) I Soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versata, a cui aggiungere gli eventuali dividendi maturati e non riscossi, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.
La liquidazione comprende anche il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.
Il diritto di rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilancio.
14) In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura nella misura e con le modalità previste dal precedente art. 13, allo scadere dei centottanta giorni successivi all’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.
15) I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l’anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti artt. 13 e 14).
Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione od atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.
Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva legale.
16) In caso di recesso od esclusione, i diritti dei soci – e degli eredi per quelli defunti – relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento
approvato dalla assemblea.
SOCI SOVVENTORI
17) Possono essere ammessi alla Cooperativa soci, denominati “soci sovventori”, che investono capitali nell’impresa e che non sì avvalgano delle prestazioni istituzionali di questa.
Possono essere soci sovventori sia le persone fisiche che quelle giuridiche. I conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni nominative trasferibili, vanno a formare il capitale sociale dei soci sovventori destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale.
A ciascun socio sovventore non potranno essere attribuiti più di cinque voti, qualunque sia l’ammontare del conferimento effettuato. I1 numero complessivo dei voti attribuiti ai soci sovventori deve essere tale da non superare un terzo del totale dei voti complessivamente spettanti alla base sociale,
inteso come somma dei voti spettanti ai soci cooperatori e ai soci sovventori. L’esercizio del diritto di voto del socio sovventore spetta a colui che, alla data dell’assemblea, risulta iscritto nell’apposito libro da almeno novanta giorni.
La Cooperativa, con delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà anticipare in ogni momento il rimborso delle azioni dei soci sovventori o delle azioni di partecipazione cooperativa. I1 rimborso avverrà dopo la approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale la cooperativa ha deliberato l’anticipato rimborso; le azioni da rimborsare avranno pertanto diritto di partecipare agli utili eventualmente conseguiti dalla Cooperativa nell’esercizio suddetto.
I soci sovventori, persone fisiche, e ì rappresentanti dei soci sovventori persone giuridiche, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve comunque essere costituita dai soci cooperatori.
I1 rapporto con i soci sovventori sarà disciplinato, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I soci sovventori sono obbligati:
1) ai versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
2) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle de-liberazioni legalmente adottate degli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
POSSESSORI DI AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA
18) La Cooperativa, ricorrendo le condizioni ed in conformità alle disposizioni vigenti, può emettere “azioni di partecipazione cooperativa”, anche al portatore, se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse, a norma di legge, per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto, risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato presso il ministero competente. Le “azioni di partecipazione cooperativa” devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci cooperatori, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti loro fissati dalla legge.
All’atto dello scioglimento della società Cooperativa le “azioni di partecipazione cooperativa” hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale, sulle altre azioni o quote, per l’intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle “azioni di partecipazione cooperativa”, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni o quote. La regolamentazione delle “azioni di partecipazione cooperativa” sarà di-sciplinata, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento. I possessori di “azioni di partecipazione cooperativa” sono obbligati:
1) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal relativo regolamento;
2) all’osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.
TRATTAMENTO DEI SOCI LAVORATORI
19) In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito “Regolamento Interno”, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall’assemblea ordinaria dei soci.
Si precisa che nel presente Statuto per “Regolamento Interno” si intende il Regolamento di cui al presente articolo.
Il “Regolamento Interno” può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l’assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.
I1 “Regolamento Interno” può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.
I1 “Regolamento Interno” di cui al comma precedente redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla assemblea dei soci con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.
I1 “Regolamento Interno” dovrà definire la tipologia dei rapporti di lavoro che si intendono attuare, in forma alternativa, con i soci lavoratori; il “Regolamento interno” dovrà contenere in ogni caso quanto indicato all’art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142 e dovrà essere depositato entro trenta giorni dalla approvazione presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio.
20) Il “Regolamento interno” di cui all’articolo precedente può prevedere la riduzione dell’orario o la sospensione dal lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della Cooperativa. Lo stesso “Regolamento Interno” stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.
Nei casi di riduzione dell’orario o di sospensione dal lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio lavoratore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all’ammissione dei nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali, salvo il caso in cui la Cooperativa sia vincolata per legge o per contratto all’ammissione di nuovi soci cooperatori, oppure di dipendenti in occasione dell’acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende o altre eventualità analoghe.
Nei casi di riduzione dell’orario o di sospensione di cui al primo comma del presente articolo, la Cooperativa chiederà l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni, nei casi in cui sia consentito dalla disciplina vigente.
E’ facoltà della Cooperativa istituire forme di previdenza ed assistenza autonome ed integrative di quelle previste dalle vigenti leggi in materia.
PATRIMONIO SOCIALE
21) I1 patrimonio della Cooperativa è costituito:
a.1) dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 25 (venticinque); l’ammontare della quota di ciascun socio potrà avere un valore qualsiasi pari o superiore al suddetto valore minimo, ma non superiore a quello massimo di legge, salve le deroghe previste per il caso di conferimento di beni o crediti, per il caso di aumento mediante imputazione a capitale di dividendi o ristorni ed in caso di emissione di azioni dei soci sovventori o di partecipazione cooperativa;
a.2) da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili di valore nominale di euro 25 (venticinque) ciascuna detenute dai soci sovventori;
a.3) dal capitale costituito dall’ammontare delle “azioni di partecipazione cooperativa” di valore nominale di euro 25 (venticinque); queste potranno essere al portatore se interamente liberate;
b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi digestione di cui all’art. 23 e con le quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi od agli eredi dei soci deceduti;
c) da eventuali riserve straordinarie;
d) da ogni altro fondo o accantonamento a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti e dal fondo sovrapprezzo azioni e quote;
e) da qualsiasi liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte ed eventualmente aumentate degli utili o ristorni imputati a capitale.
22) Il capitale sottoscritto potrà essere versato a rate e precisamente:
a) almeno la metà all’atto della sottoscrizione;
b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque entro due anni dalla sottoscrizione.
Le quote detenute dai soci cooperatori sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, ne essere cedute senza la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.
Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte e per atto tra vivi ai parenti nella linea retta ed al coniuge, ad altro socio od al suo coniuge od ai suoi parenti in linea retta. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell’acquisto delle azioni nominative ad un prezzo non superiore al valore minale delle azioni che il socio intende alienare. I1 socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tutti gli altri soci, la volontà di alienare le proprie azioni o parte di esse. Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al so-cio alienante la propria volontà in tal senso. Durante il decorso del termine l’offerta del socio alienante è irrevocabile. Le azioni del socio sovventore alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di loro.
23) L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme di legge ed ogni disposizione tributaria, redigendo la relazione al bilancio, che deve comprendere quanto richiesto per legge con la specifica indicazione dei criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con lo scopo mutualistico della società.
L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme dovute ai soci cooperatori per adeguare il trattamento economico in considerazione del rapporto di lavoro tra socio e Cooperativa.
L’assemblea che approva il bilancio può deliberare la erogazione ai soci lavoratori, a titolo di ristorno, di ulteriore trattamento economico, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma 1 e alla lettera a) del comma 2 dell’art. 3 Legge 3.4.2001 n.142 e successive eventuali modifiche:
– mediante integrazione delle retribuzioni medesime,
– mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto;
– mediante distribuzione gratuita delle azioni di partecipazione cooperativa di cui all’art. 5 della L. 31.1.1992 n. 59.
I1 ristorno di cui sopra compete ai soci lavoratori in proporzione alla qualità e quantità di lavoro da ciascuno prestata e comunque in base a criteri obiettivi, determinati dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della parità di trattamento.
L’assemblea che approva il bilancio potrà destinare non oltre il 10% (dieci per cento) dell’eventuale avanzo di gestione a ristorno a favore dei soci fruitori dei servizi prestati dalla cooperativa in proporzione a quanto da ciascuno versato a titolo di corrispettivo dei suddetti servizi nel corso del medesimo esercizio sociale.
Nel caso di residui passivi l’assemblea delibera sulla copertura delle perdite.
La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:
a) non meno del 30 % (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci,sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all’atto del suo scioglimento;
b) i1 3% (tre per cento) e comunque la quota eventualmente maggiore o minore stabilita da norme inderogabili, alla costituzione ed all’incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Ministero competente;
c) all’erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dalla Assemblea, che approva il bilancio e che non potrà essere superiore quanto stabilito all’art.3 del presente statuto; il dividendo che compete ai soci sovventori potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per i soci cooperatori; le azioni di partecipazione cooperativa, qualora emesse, hanno comunque diritto ad una remunerazione superiore di due punti rispetto ai soci cooperatori;
i dividendi potranno essere imputati ad aumento della quota o delle azioni di ciascun socio;
i dividendi potranno essere distribuiti solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto;
potrà essere destinata a dividendo non oltre la metà degli utili;
d) all’acquisto di proprie quote o azioni, solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto; potrà essere destinato all’acquisto di cui sopra non oltre un quarto degli utili;
e) alla costituzione o all’incremento di fondi di riserva straordinaria sempre indivisibile nella misura che verrà stabilita dalla assemblea che approva il bilancio.
L’assemblea può sempre deliberare in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) d) ed e}, che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato nella lettera b), venga devoluto al fondo di riserva di cui alla lettera a).
E’ vietata la distribuzione di utili in qualsiasi forma per la intera durata del piano di crisi aziendale eventualmente approvato dalla assemblea dei soci in base a quanto disposto dal “Regolamento Interno” ai sensi della lettera d), primo comma, dell’art. 6 della L. 3.4.2001 n. 142.
ORGANI SOCIALI
24) Sono organi della società:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
e) il Revisore, se nominato;
f) l’assemblea speciale dei possessori delle azioni di partecipazione cooperativa.
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
25) Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
L’avviso di convocazione delle Assemblee è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell’adunanza ed è inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di dieci giorni prima dell’adunanza, con mezzi che garantiscano la prova dell’avvenuto ricevimento, quali raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o posta elettronica (e-mail), telegramma, avviso consegnato manualmente; in tale ultimo caso dovrà essere acquisita e conservata agli atti della società la ricevuta contenente la firma autografa dei socio destinatario.
In mancanza dell’adempimento della suddetta formalità l’Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci, con diritto di voto, e siano presenti la maggioranza degli amministratori in carica e la maggioranza dei sindaci effettivi, se nominati.
I1 Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l’avviso di convocazione delle Assemblee.
Le maggioranze richieste dallo statuto per la costituzione delle assemblee e per la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci aventi diritto di voto.
26) L’Assemblea ordinaria:
a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo; delibera sulla destinazione degli utili nei limiti di legge e di statuto;
b) procede alla nomina delle cariche sociali;
c) determina l’eventuale compenso per gli Amministratori ed il compenso per i sindaci, se nominati;
d) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
e) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
f) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, sulla adozione di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo ed ammodernamento aziendale;
g) approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell’Assemblea speciale dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa;
h) delibera l’eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai sensi dell’art. 3, comma 2, della Legge 3 aprile 2001 n. 142;
i) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati dalla legge 3 aprile 2001, n. 142, un piano di avviamento allo scopo di promuovere l’attività imprenditoriale della Cooperativa;
1) autorizza il Consiglio di Amministrazione a compiere determinate operazioni, qualora eventualmente richiesto dalla legge o dallo statuto.
I Regolamenti, che disciplinano i rapporti tra società e soci, predisposti dal Consiglio di Amministrazione, sono approvati dalla Assemblea con le maggioranze previste per la Assemblea straordinaria.
L’Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società, l’Assemblea ordinaria potrà avere luogo entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; in tal caso gli amministratori segnalano le ragioni della dilazione nella relazione al bilancio. L’Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale se nominato, o da almeno un decimo dei soci cooperatori o dai soci sovventori che abbiano diritto ad almeno un decimo dei voti spettanti alla loro categoria.
L’Assemblea è straordinaria quando così definita da disposizioni di legge, e comunque quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla trasformazione della Cooperativa qualora consentito dalla legge, sulla nomina e poteri di liquidatori, su fusioni o scissioni.
La proposta di competenza dell’Assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l’Assemblea che deve discuterli.
27) In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato e la liquidazione della società ed il cambiamento dello scopo, l’Assemblea per essere valida deve essere costituita in prima quanto in seconda convocazione da almeno i tre quinti dei soci e le delibere relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dai voti attribuiti a tutti i soci.
28) Le votazioni devono essere palesi.
29) Hanno diritto al voto nelle Assemblee i soci cooperatori e sovventori che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni. Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l’importo della quota posseduta.
Ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto per ogni euro 10.000 (diecimila) di capitale versato, sino ad un massimo di cinque voti. Ai soci sovventori non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna
Assemblea generale; si opererà eventualmente una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore, il cui voto potrà avere un valore frazionario anche inferiore alla unità.
Il socio può farsi rappresentare nell’Assemblea da un altro socio appartenente alla medesima categoria, non Amministratore, ne Sindaco e salvi eventuali altri divieti di legge, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta. Ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell’Assemblea e conservate fra gli atti sociali.
Il rappresentante comune dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nominato dalla Assemblea speciale di cui all’ultima parte di questo articolo, ha diritto di assistere, senza diritto di voto, all’assemblea e di impugnarne le deliberazioni.
L’Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un socio eletto dall’Assemblea stessa.
L’Assemblea nomina un segretario e, quando occorrano, due scrutatori.
Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da notaio.
I1 verbale deve tra l’altro indicare, anche in allegato, l’identità dei partecipanti, le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. I1 funzionamento dell’Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente statuto per l’Assemblea ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata dal rappresentante comune, dal Consiglio di Amministrazione e quando ne faccia richiesta un decimo dei possessori di tali azioni. L’Assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge, e cioè:
a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
b) sull’approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea della Cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria;
c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
d) per esprimere annualmente il parere sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale;
e) sugli oggetti di interesse comune.
A1 rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all’art. 6 L.59/1992.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
30) I1 Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre e non più di nove consiglieri. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra soci cooperatori; gli altri
membri del Consiglio di Amministrazione potranno essere scelti tra altre categorie di soci o tra estranei alla società.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi; l’Assemblea potrà tuttavia stabilire che il Consiglio di Amministrazione resti in carica per un periodo più breve e cioè per uno o per due esercizi.
I membri del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili, ma non per più di tre mandati consecutivi.
L’Assemblea determina l’eventuale compenso per gli amministratori, determinabile anche in relazione al risultato della gestione; l’Assemblea potrà assegnare agli amministratori un trattamento di fine mandato.
Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore della società.
I1 Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e uno o più Vice Presidenti, se non ha già provveduto in merito l’Assemblea, e può delegare parte delle proprie attribuzioni, determinandole nella deliberazione e nei limiti di legge, ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo; in particolare non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.
I1 Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale, se nominato.
La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedire o consegnare a mano facendosi rilasciare ricevuta o da inviare a mezzo telefax non meno di cinque giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo o con telegramma o con telefax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.
Sono valide le riunioni, anche se non convocate, qualora sia- no presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci effettivi, se nominati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Ciascun componente del Consiglio di Amministrazione deve dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l’origine e 1a portata; se si tratta di amministratore con delega di poteri, deve altresì astenersi dal compiere l’operazione, investendo della stessa
il Consiglio di Amministrazione, che dovrà adeguatamente motivare le ragioni. e la convenienza per la società dell’operazione.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al consiglio di Amministrazione:
a) convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l’Assemblea speciale dei. possessori delle azioni di partecipazione cooperativa;
b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;
d) compilare i regolamenti, che disciplinano i rapporti tra
società e soci;
e) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo, ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso il leasing, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l’apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare,emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti bancari e cartolari in genere;
f) concorrere a gare di appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l’attività sociale e stipulare i relativi contratti;
g) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l’ottenimento del credito agli enti a cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;
h) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, e nominare il direttore determinandone le funzioni e le retribuzioni;
i) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
l) deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione
dei soci e sulla cessione di quote della Cooperativa;
m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, previa eventuale autorizzazione dell’Assemblea dei soci, qualora richiesto per disposizione di legge o statutaria;
n) deliberare l’istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti tra i soci e la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
o) deliberare l’adesione o l’uscita da altri organismi, enti o società;
p) deliberare l’apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi;
q)acquistare quote o azioni proprie della Cooperativa nei limiti e modi di legge e di statuto.
Se nel corso dell’esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall’Assemblea; si applicano altrimenti le disposizioni del penultimo comma del presente articolo. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Gli amministratori come sopra nominati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.
In caso di cessazione dalla carica, anche per dimissioni, ella maggioranza degli amministratori o della metà se nominati in numero pari, cesserà l’intero Consiglio di Amministrazione; in tal caso gli amministratori in carica devono convocare d’urgenza l’Assemblea dei soci per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Se vengono a mancare tutti gli amministratori, la Assemblea è convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, che potrà compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
IL PRESIDENTE
31) I1 Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.
I1 Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.
Egli ha anche facoltà di nominare e revocare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.
Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può Delegare in parte i propri poteri al Vice presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno o a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente più anziano in carica se ne è stato nominato più di uno.
IL COLLEGIO SINDACALE
32) Qualora obbligatorio o comunque ritenuto opportuno, l’Assemblea nominerà tre sindaci effettivi, tra i quali designerà il Presidente del Collegio, e due sindaci supplenti, determinandone la retribuzione annua.
I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della assemblea convocata per la approvazione del terzo esercizio della carica, ma con effetto dal momento in cui il Collegio sarà ricostituito. I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto dal Tribunale.
I1 Collegio Sindacale vigila sulla osservanza della legge dello statuto, dei principi di corretta amministrazione; compete al Collegio Sindacale anche il controllo contabile,qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete alla Assemblea, di un revisore contabile o di una società di revisione,iscritti nel registro istituito dal Ministero della Giustizia, in carica per tre esercizi; l’Assemblea potrà in ogni caso deliberare di nominare il revisore contabile o società di revisione.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
33) Tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno devolute a tre arbitri, che saranno nominati dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale su istanza anche di una sola delle parti. Qualora vi sia accordo tra le parti, potrà essere chiesta la nomina di un unico arbitro.
La disposizione di cui sopra è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.
Gli arbitri decidono in procedimento rituale secondo le norme di diritto.
Saranno devolute agli arbitri anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero nei loro confronti; con l’accettazione dell’incarico, la disposizione è vincolante per tutti i suddetti soggetti.
Non possono essere demandate agli arbitri le controversie nelle quali la legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
La soppressione o la modifica della clausola compromissoria devono essere approvate da almeno i due terzi dei voti che competono a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.
Il procedimento arbitrale è regolato dalle norme di legge in materia.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
34) L’assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
35) In caso di cessazione della società, l’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione ed all’incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituito dalla Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 14/12/1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce; in difetto di adesione, tale versamento andrà effettuato al Ministero competente.
Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenuto dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.
Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno essere sempre rimborsate integralmente per l’intero valore nominale.
DISPOSIZIONI GENERALI
36) Il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci, che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell’attività mutualistica; compete all’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, approvare, modificare o abrogare detti regolamenti.
37) Le disposizioni dell’art. 3, in particolare per i divieti e gli obblighi relativi alla misura dei dividendi, alla indivisibilità delle riserve ed alla devoluzione del patrimonio della Cooperativa in caso di suo scioglimento, sono in derogabili e devono di fatto essere osservate.
38) Per quanto non à previsto dal presente statuto valgono le norme del Codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione.
FIRMATO: GILBERTO AIRAGHI – PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.